Videosorveglianza sui luoghi di lavoro: le telecamere vanno installate secondo normativa.
Prima di installare un sistema di video sorveglianza, è necessario conoscere tutti gli adempimenti e normative, per non imbattere in rischi civili o penali.
La videosorveglianza sui luoghi di lavoro è un tema molto dibattuto. Sempre più spesso, infatti, le aziende avvertono la necessità di installare telecamere per ragioni produttive, di sicurezza sul lavoro o come deterrente per prevenire furti e violazioni.
Ciò sicuramente avvantaggia l’ azienda per la protezione di beni e persone, ma scopre il fianco a tutte le disposizioni in materia di tutela della privacy dei dipendenti. Per non imbattere in questi rischi, ecco un contenuto necessario per ogni azienda che deve mettere in funzione un impianto di videosorveglianza.
Impianto di videosorveglianza: utilizzi consentiti e vietati
Una questione spinosa, in merito all’ argomento videosorveglianza è sicuramente l’ individuazione del punto d’ equilibrio tra le esigenze dei datori di lavoro in termini di sicurezza e la tutela della privacy di ogni dipendente.
Già nel 1970 con l’art. 4 della legge 300 – il cosiddetto Statuto dei Lavoratori – e, più recentemente, con il D.Lgs. n. 196 del 2003, si è cercato di individuare un punto di equilibrio tra le comprensibili esigenze di sicurezza, prevenzione e repressione dei reati e il diritto alla riservatezza delle persone.
Un esempio calzante di tale “compromesso”, tra azienda e dipendente è l’ impossibilità di utilizzare la telecamera come mezzo per valutare la produttività dei dipendenti, per giustificare eventuali provvedimenti disciplinari.
Le sanzioni per i trasgressori sono particolarmente severe e soprattutto, sia di tipo amministrativo che penale. Esse non possono essere installate in qualunque contesto: a tale proposito, in numerosi provvedimenti, il Garante della Privacy si è espresso in maniera contraria all’utilizzo del controllo a distanza in bagni, spogliatoi e ambienti simili. E’ vietato altresì l’uso di telecamere finte a scopo di deterrenza perché va contro i principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità.

Impianto di videosorveglianza: come cominciare a norma?
Nonostante la longevità della normativa che regolamenta l’ autorizzazione all’installazione e all’uso della videosorveglianza sui luoghi di lavoro (circa 50 anni), le sue disposizioni risultano ancora oggi frequentemente sconosciute ai datori di lavoro e agli stessi installatori. Va quindi fatta chiarezza in merito alle primissime fase di installazione dell’ impianto.
Ecco un elenco di attività necessarie per le aziende:
- Posizionare correttamente le telecamere nelle zone in cui si ritiene necessaria la sorveglianza;
- Nominare e formare un responsabile addetto alla videosorveglianza;
- Informare i lavoratori fornendo un’informativa sulla privacy;
- Affiggere cartelli ben visibili che avvisino il personale, i clienti e i visitatori della presenza di un
sistema di videosorveglianza;
- Predisporre misure idonee di sicurezza atte a garantire l’accesso alle immagini solo al personale
- autorizzato, fatta salva la visione da parte delle autorità competenti per fatti delittuosi e utilizzabili esclusivamente a titolo di prova giudiziale.
- Ottenere l’autorizzazione all’installazione di impianti audiovisivi.
Impianto di videosorveglianza: step e novità per ottenere l’ autorizzazione
Il 19 febbraio 2018 l’INL – Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la Circolare n.5 contenente le
nuove indicazioni operative sull’installazione e la corretta utilizzazione dei sistemi di videosorveglianza sui luoghi di lavoro e degli strumenti di controllo.
Con questo provvedimento sono state introdotte numerose modifiche che riguardano la presentazione dell’istanza di autorizzazione all’installazione di impianti audiovisivi.
Rispetto al passato, infatti, il personale ispettivo ordinario e amministrativo concentra l’attività
valutativa sull’effettiva sussistenza delle finalità che legittimano la richiesta: vengono cioè esaminate le ragioni organizzative e produttive alla base della domanda oltre che quelle di sicurezza sul lavoro e di tutela del patrimonio aziendale.
Solo in casi eccezionali e complessi può essere coinvolto anche il personale ispettivo tecnico.
Ecco un elenco delle novità sostanziali, non chiare a tutti, in merito alle finalità dell’ inquadratura sul lavoratore:
- NON è più necessario allegare la planimetria dei locali in quanto NON è più richiesta la posizione,
- l’angolo e il numero delle telecamere;
- NON è più necessario il sistema con doppia chiave di accesso, fisica e logica, fermo restando che i dati relativi alle immagini registrate vanno conservati per almeno 6 mesi;
- NON è più necessaria l’autorizzazione all’installazione delle telecamere in zone esterne estranee alle pertinenze dell’azienda;
- Si può attivare il riconoscimento biometrico.
Tutto ciò premesso, l’istanza di autorizzazione deve essere presentata in duplice copia – più due marche da bollo da € 16,00 – servendosi del modello unico di domanda che trovate qui e allegando una relazione del datore di lavoro sulle finalità per le quali viene richiesta.